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CIRCOLARE N. 9 DEL 27 LUGLIO 2021

27 Luglio 2021 By Angelo Russo

GREEN PASS

Ecco come partirà dal 6 agosto

Il decreto approvato il 22 luglio fa un elenco lungo di attività, ma non sono solo queste da considerare, inoltre rimanda a un futuro nuovo decreto.

Sono numerosi gli ambiti che (in teoria) dal 6 agosto richiederanno il green pass (connesso a vaccino con almeno una dose, guarigione dal covid o tampone negativo).

Il decreto approvato il 22 luglio (decreto-legge 105 appena uscito in Gazzetta Ufficiale) fa elenco lungo di attività, ma non sono solo queste, da considerare.

L’ultimo decreto infatti fa riferimento anche a quello di aprile che ne prevedeva ulteriori.

Il decreto per le esenzioni

Solo alcune di queste ultime sono già applicabili.

Per altre si attendono linee guida mai arrivate.

Ad aggiungere confusione, il decreto del 22 luglio rimanda a un futuro decreto per le modalità di verifica dei certificati che esentano dal green pass chi non si può vaccinare.

Non sembrerebbe, ma i punti da chiarire sono ancora molti da qui al 6 agosto.

Quali attività sono coperte da obbligo green pass

Per vedere dove servirà il pass non bisogna allora limitarsi all’elenco del nuovo decreto – come riportato da tutti i media – ma anche sommarvi le attività che indicate nel vecchio decreto.

Ecco un elenco completo:

• Spostamenti in entrata o uscita dai territori ricadenti in zona arancione o rossa (anche se quest’obbligo non ha mai trovato finora applicazione).

• Permanenza nelle sale d’attesa di dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19;

• Uscite temporanee alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture elencate nel vecchio decreto;

• Particolari eventi e spettacoli dal vivo (si attendono linee guida che definiscono i parametri identificativi degli eventi);

• Fiere, convegni e congressi (c’era già nel vecchio decreto, che rimandava a linee guida, che probabilmente sono ora superate dal nuovo decreto che pure contempla queste attività);

• Competizioni sportive (nel vecchio e nuovo decreto, valgono le stesse considerazioni).

• Partecipazione a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting (in vigore con il vecchio decreto);

• Spostamenti in Europa e area Schengen (com’è noto, già nel vecchio decreto, è il green pass “europeo”).

Ora veniamo alle attività presenti solo nel nuovo decreto.

• Palestre, sport di squadra, piscine, centri benessere;

• Teatri, musei, cinema, mostre;

• Parchi tematici, parchi divertimento, centri termali;

• Sale gioco, sale scommesse, sale bingo;

• Concorsi pubblici;

• Ristoranti e bar al chiuso (ma non al bancone dove resterà possibile stare anche senza green pass);

• Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso, ad esclusione di centri educativi per l’infanzia.

Le sanzioni

Il decreto prevede che i gestori delle attività autorizzate previo esibizione Green Pass siano tenuti a verificare l’accesso nel rispetto delle prescrizioni.

Le violazioni sono state previste in misura di € 400/1.000 euro sia a carico dell’esercente che dell’utente.

La violazione ripetuta per 3 volte in 3 giorni diversi potrebbe comportare la chiusura dell’esercizio da 1 a 10 giorni.

Un cordiale saluto a voi tutti,

Angelo Lucio Russo

Gerardo Fontana

Circolare di Studio nr 9-2021 Trib Fin Amm

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CIRCOLARE N. 8 DEL 28 MAGGIO 2021

31 Maggio 2021 By Angelo Russo

DECRETO SOSTEGNI BIS

Le novità in sintesi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021 il D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte.

Riproposto il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto ai beneficiari del contributo previsto dal Decreto Sostegni che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021.

Contributo a fondo perduto: modalità di calcolo del fatturato alternativa

In alternativa al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un contributo calcolato sul confronto dell’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020.Contributo a fondo perduto: modalità di calcolo del fatturato alternativa

La misura del contributo è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni devono essere applicate le seguenti percentuali allo scostamento del fatturato:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

c) 40% per cento per i soggetti con ricavi o comp. super. a 400.000 euro e fino a 1 mil. di euro;

d) 30% per i soggetti con ricavi o comp. super. a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 20% per cento per i soggetti con ricavi o comp. super. a 5 mil. di euro e fino a 10 mil. di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni trovano invece applicazione le seguenti percentuali:

a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 mil. di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 mil. di euro e fino a 10 mil. di euro.

Per la richiesta di questo contributo dovrà essere trasmessa apposita istanza; i soggetti obbligati a presentare le Li.Pe. potranno presentare l’istanza solo dopo aver presentato la comunicazione relativa al I° trimestre 2021.

Contributo a fondo perduto per la riduzione del risultato economico d’esercizio.

È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del Mef.

Sempre al Mef è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la percentuale da applicare per l’individuazione dell’ammontare del contributo.

L’istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021.

Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse

È istituito un fondo per il sostegno delle attività che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021 in forza delle previsioni del D.L. 19/2020.

Sarà emanato apposito decreto per individuare i soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto.

Credito d’imposta locazioni 2021

Il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto d’azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:

  • agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali,
  • a condizione che il fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019-31.03.2020 (tale requisito non deve essere rispettato se l’attività è iniziata dal 2019).

Viene prorogato fino al 31 luglio 2021 il credito d’imposta locazioni previsto per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator.

Proroga del periodo di sospensione della riscossione

È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021.

Misure di sostegno al settore sportivo

Viene incrementata la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.

Misure per il sostegno alla liquidità

Le speciali disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, riguardanti, tra l’altro, anche il Fondo centrale di garanzia Pmi trovano applicazione fino al 31.12.2021 (in luogo del 30.06.2021, come in passato previsto).

Plusvalenze da cessione di partecipazioni

Non sono soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di Snc, Sas, SpA, SapA, Srl, ecc., se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Le disposizioni in esame si applicano anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative.

Proroga moratoria per le Pmi

Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021 sono prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.
Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021.

Note di credito Iva e procedure concorsuali

Viene prevista la modifica dell’ articolo 26 D.P.R. 633/1972, anticipando i termini per l’emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale).

“Ace innovativa”

Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per gli incrementi di capitale proprio è riconosciuto un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%. Gli incrementi del capitale proprio, inoltre, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta.

Credito d’imposta beni strumentali

Viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all’ articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019) spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

Viene riconosciuta un’ulteriore indennità di 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021.

La norma richiama poi ulteriori fattispecie al ricorrere delle quali può essere riconosciuta apposita indennità.

Indennità per i collaboratori sportivi

Viene riconosciuta un’indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Un cordiale saluto a voi tutti,

Angelo Lucio Russo
Gerardo Fontana

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CIRCOLARE N. 7 DEL 26 APRILE 2021

27 Aprile 2021 By Angelo Russo

RIAPERTURA RISTORAZIONE

Il DL 22/04/2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” aggiorna le disposizioni in merito alla riapertura dei servizi di ristorazione nelle zone gialle, dal prossimo 26 aprile. 

Dal 26 aprile, per i bar e ristoranti in zona gialla, sarà consentito riaprire con il consumo al tavolo purché all’aperto.

Dal 1° giugno anche al chiuso, dalle 5 alle 18.00.

Come da decreto, “sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati”. 

A decorrere dal 26 aprile e in zona gialla, dunque, è possibile svolgere le “attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto e nella fascia oraria compresa fra le ore 5.00 e le ore 22.00“.

Per quanto riguarda gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande è consentito il servizio al banco “in presenza di strutture che consentano la consumazione all’aperto”.

Restano in vigore le disposizioni del DPCM 02/03/2021 non espressamente revocate dal DL 22/04/2021.

Resta valida, infatti, la limitazione dell’art. 27, comma 1, del DPCM sopra citato, secondo cui è consentito il consumo al tavolo per massimo quattro persone (purché conviventi).

Inoltre, si confermano, qualora non espressamente derogate dall’ultimo decreto-legge, le altre disposizioni dell’art. 27, poiché non in contrasto con le nuove disposizioni legislative.

In particolare continua ad essere fissato “alle ore 18.00 il limite orario entro il quale è consentito l’asporto ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3″ (bar ed esercizi simili senza cucina).

Diversa la situazione dal 1° giugno quando, nelle zone gialle, sono consentite anche al chiuso e con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio.

Restano validi i protocolli e le linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Per ulteriori informazioni consulta l’art. 4 del DL 22/04/2021.

Riapertura ristorazione: linee guida e regole da seguire

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. 
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno. 
  • È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. 
  • Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere. 
  • Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute. 
  • Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
  • I tavolidevono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 
  • È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.
  • Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
  • I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo. 
  • Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menu favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere. 
  • Si consentono le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni:
  • obbligo di utilizzo della mascherina; 
  • igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; 
  • rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra i giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti; 
  • Nel caso di utilizzo delle carte da gioco è consigliata una frequente sostituzione dei mazzi di carte usate con nuovi mazzi.

BANCHETTI E CERIMONIE

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti (religiosi e civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i banchetti nell’ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi (es. congressi).

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l’evento. 
  • Mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni. 
  • Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso alla sede dell’evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. 
  • I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli ospiti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 
  • Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. 
  • Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo. 
  • Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro). Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. 
  • È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet. 
  • Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si rimanda alle indicazioni contenute nella scheda specifica. In ogni caso devono essere evitate attività e occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Di seguito:
Allegato 1 Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di ristorazione della Regione Abruzzo
Allegato 2 Cartello Ristorazione

Un cordiale saluto a voi tutti,

Angelo Lucio Russo
Gerardo Fontana

All 1 CS7 Allegato nr 1 RistorazioneDownload
All 2 CS7 Cartello RistorazioneDownload
Circolare di Studio nr 7-2021 Trib Fin AmmDownload

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CIRCOLARE N. 6 DEL 27 MARZO 2021

28 Marzo 2021 By Angelo Russo

AL VIA IL NUOVO FONDO PERDUTO

L’Agenzia Entrate ha dettato regole, approvato i modelli, procedura e scadenze per le istanze in forma telematica del nuovo Fondo Perduto che prenderà il via dal prossimo 30 marzo con scadenza il 28 maggio.

Regole che seguono in larga parte quelle già previste in occasione del primo contributo a fondo perduto.

L’importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 (anno dell’emergenza Covid-19) e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (anno in cui sussistevano condizioni ordinarie).

E’ concessa la scelta tra:

  1. la percezione «monetaria» del contributo;
  2. l’utilizzo come credito di imposta.

La scelta è irrevocabile.

In caso di scelta dell’utilizzo come credito d’imposta, successivamente al riconoscimento del contributo, il beneficiario può consultare in ogni momento l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto e quello già utilizzato in compensazione nella sezione “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione e può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario e che sono residenti o stabiliti in Italia (non vi sono più i codici ATECO specifici destinatari del contributo).

Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che abbiano cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021.

1° Requisito

Il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro (e questo non mi sembra un limite!!).

2° Requisito

E’ necessario, inoltre, che sia presente uno tra i seguenti requisiti:

  1. importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019.

Per quanto riguarda la determinazione dei due importi della media mensile relativa agli anni 2019 e 2020, occorre dapprima calcolare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due anni.

2) attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

I soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, non devono considerare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva.
In altre parole, in questi casi deve essere conteggiato il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita Iva (a titolo di esempio, quindi, un soggetto che ha attivato la partita Iva il 5 maggio 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da giugno a dicembre 2019).

A CHI NON SPETTA

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

  • soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;
  • soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni)

LA MISURA DEL CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

1) 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;

2) 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;

3) 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;

4) 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;

5) 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

In presenza dei requisiti illustrati, il contributo è quindi comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA

Lo Studio inizierà a predisporre le richieste a brevissimo.
Un cordiale saluto a voi tutti,

Angelo Lucio Russo
Gerardo Fontana

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CIRCOLARE N. 5 DEL 13 MARZO 2021

25 Marzo 2021 By Angelo Russo

Crediti d’imposta

per investimenti nel patrimonio delle società

L’Agenzia Entrate ieri ha dettato regole e approvato i modelli, la procedura e le scadenze per il riconoscimento e la successiva fruizione dei due crediti.

Parliamo:

  • del credito d’imposta per i conferimenti in società, e
  • del credito d’imposta per gli aumenti di capitale

Come richiedere i crediti d’imposta.

Gli investitori che hanno effettuato conferimenti in società, potranno richiedere il relativo credito d’imposta del 20% inviando telematicamente l’apposito modello dal 12 aprile fino al 3 maggio.

Per il secondo tipo di credito d’imposta (che varia del 30% al 50%) la specifica istanza può essere inviata a partire dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021.

Le richieste vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell’Agenzia «Credito Rafforzamento Patrimoniale».

I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse di due miliardi di euro per il 2021.

Cos’è il credito d’imposta per conferimenti in società.

L’art. 26, comma 4 del dl 34/2020 riconosce ai soggetti investitori un credito d’imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020 e con integrale versamento entro il 31 dicembre 2020.

Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta, ricorda l’Agenzia, non può eccedere l’importo di 2 milioni di euro.

Il credito potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 e in quelle successive, fino a conclusione dell’utilizzo, e anche in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al 2020.

Es.:

Conferimento 50.000 euro

Massimo credito d’imposta fruibile 2.000.000

Credito d’imposta 20% di 50.000 = 10.000

Cos’è il credito d’imposta per aumenti di capitale.

Per le società conferitarie, il comma 8 dell’art. 26 dello stesso decreto riconosce un credito d’imposta per gli aumenti del proprio capitale.

In particolare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021.

La percentuale diventa del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.

Questa tipologia di credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione esterna tramite F24 dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021.

Es.:

Aumento di capitale 50.000 euro

Approvazione perdita di esercizio 30.000

Patrimonio netto ante aumento di capitale 10.000

Patrimonio netto post aumento di capitale al lordo perdita di esercizio 60.000

Massimo credito d’imposta fruibile 30% dell’aumento di capitale = 50.000 x 30% = 15.000

Patrimonio netto (lordo perdita d’esercizio) post aumento di capitale 60.000 x 10% = 6.000

Perdita 30.000 eccedente il 10% PN lordo perdita d’esercizio 6.000 = 24.000

Credito d’imposta 50% di 24.000 = 12.000

Un cordiale saluto a voi tutti,

Angelo Lucio Russo
Gerardo Fontana

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