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CIRCOLARE N. 5 DEL 13 MARZO 2021

25 Marzo 2021 By Angelo Russo

Crediti d’imposta

per investimenti nel patrimonio delle società

L’Agenzia Entrate ieri ha dettato regole e approvato i modelli, la procedura e le scadenze per il riconoscimento e la successiva fruizione dei due crediti.

Parliamo:

  • del credito d’imposta per i conferimenti in società, e
  • del credito d’imposta per gli aumenti di capitale

Come richiedere i crediti d’imposta.

Gli investitori che hanno effettuato conferimenti in società, potranno richiedere il relativo credito d’imposta del 20% inviando telematicamente l’apposito modello dal 12 aprile fino al 3 maggio.

Per il secondo tipo di credito d’imposta (che varia del 30% al 50%) la specifica istanza può essere inviata a partire dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021.

Le richieste vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell’Agenzia «Credito Rafforzamento Patrimoniale».

I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse di due miliardi di euro per il 2021.

Cos’è il credito d’imposta per conferimenti in società.

L’art. 26, comma 4 del dl 34/2020 riconosce ai soggetti investitori un credito d’imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020 e con integrale versamento entro il 31 dicembre 2020.

Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta, ricorda l’Agenzia, non può eccedere l’importo di 2 milioni di euro.

Il credito potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 e in quelle successive, fino a conclusione dell’utilizzo, e anche in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al 2020.

Es.:

Conferimento 50.000 euro

Massimo credito d’imposta fruibile 2.000.000

Credito d’imposta 20% di 50.000 = 10.000

Cos’è il credito d’imposta per aumenti di capitale.

Per le società conferitarie, il comma 8 dell’art. 26 dello stesso decreto riconosce un credito d’imposta per gli aumenti del proprio capitale.

In particolare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021.

La percentuale diventa del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.

Questa tipologia di credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione esterna tramite F24 dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021.

Es.:

Aumento di capitale 50.000 euro

Approvazione perdita di esercizio 30.000

Patrimonio netto ante aumento di capitale 10.000

Patrimonio netto post aumento di capitale al lordo perdita di esercizio 60.000

Massimo credito d’imposta fruibile 30% dell’aumento di capitale = 50.000 x 30% = 15.000

Patrimonio netto (lordo perdita d’esercizio) post aumento di capitale 60.000 x 10% = 6.000

Perdita 30.000 eccedente il 10% PN lordo perdita d’esercizio 6.000 = 24.000

Credito d’imposta 50% di 24.000 = 12.000

Un cordiale saluto a voi tutti,

Angelo Lucio Russo
Gerardo Fontana

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