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CIRCOLARE N. 6 DEL 27 MARZO 2021

28 Marzo 2021 By Angelo Russo

AL VIA IL NUOVO FONDO PERDUTO

L’Agenzia Entrate ha dettato regole, approvato i modelli, procedura e scadenze per le istanze in forma telematica del nuovo Fondo Perduto che prenderà il via dal prossimo 30 marzo con scadenza il 28 maggio.

Regole che seguono in larga parte quelle già previste in occasione del primo contributo a fondo perduto.

L’importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 (anno dell’emergenza Covid-19) e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (anno in cui sussistevano condizioni ordinarie).

E’ concessa la scelta tra:

  1. la percezione «monetaria» del contributo;
  2. l’utilizzo come credito di imposta.

La scelta è irrevocabile.

In caso di scelta dell’utilizzo come credito d’imposta, successivamente al riconoscimento del contributo, il beneficiario può consultare in ogni momento l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto e quello già utilizzato in compensazione nella sezione “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione e può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario e che sono residenti o stabiliti in Italia (non vi sono più i codici ATECO specifici destinatari del contributo).

Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che abbiano cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021.

1° Requisito

Il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro (e questo non mi sembra un limite!!).

2° Requisito

E’ necessario, inoltre, che sia presente uno tra i seguenti requisiti:

  1. importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019.

Per quanto riguarda la determinazione dei due importi della media mensile relativa agli anni 2019 e 2020, occorre dapprima calcolare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due anni.

2) attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

I soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, non devono considerare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva.
In altre parole, in questi casi deve essere conteggiato il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita Iva (a titolo di esempio, quindi, un soggetto che ha attivato la partita Iva il 5 maggio 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da giugno a dicembre 2019).

A CHI NON SPETTA

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

  • soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;
  • soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni)

LA MISURA DEL CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

1) 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;

2) 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;

3) 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;

4) 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;

5) 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

In presenza dei requisiti illustrati, il contributo è quindi comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA

Lo Studio inizierà a predisporre le richieste a brevissimo.
Un cordiale saluto a voi tutti,

Angelo Lucio Russo
Gerardo Fontana

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