Studio Russo Angelo Lucio - Commercialisti dal 1970

Consulenza Commerciale, Societaria, Tributaria, Lavoro

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CIRCOLARE N. 4 DEL 5 MARZO 2021

25 Marzo 2021 By Angelo Russo

LE ZONE “DRAGHI” O LE ZONE “CONTE”

La Regione Abruzzo in base all’Ordinanza n° 11 del 27/02/2021 ha disposto:

l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 D.P.C.M. 14.01.2021 (Zone “Conte”), sino a diverso provvedimento, ai seguenti comuni:

· Per la Provincia di Pescara: Caramanico Terme, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Picciano, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Spoltore e Turrivalignani.

· Per la Provincia di Chieti: Bucchianico, Chieti, Francavilla, Lanciano, Miglianico, Ortona, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina;

· Per la Provincia de L’Aquila: Ateleta.

A seguito di tale Ordinanza a questi comuni si applicheranno le norme per la Zona Rossa previste dal Governo Conte, nel quale era previsto che:

Il Governo Draghi invece dice che dal 6 marzo si applicano le Sue nuove disposizioni e per le zone arancio è previsto che:

Mentre per le zone rosse (dove dovrebbero rientrare i Comuni indicati dalla Regione):

Il Provvedimento Regionale il quale fa riferimento alle zone “Conte”, si ritiene che da domani non abbia più ragione di esistere, pertanto a meno che la Regione non provveda entro stasera (così sembra debba provvedere, magari facendo semplicemente riferimento alle zone “Draghi”), si consiglia la Clientela dello Studio ad attenersi alle prescrizioni per le zone rosse “Draghi”, quindi:

CHIUSI BAR E RISTORANTI con asporto consentito fino alle 22.00 per i ristoranti e fino alle 18.00 nei bar. La consegna a domicilio libera senza limitazioni di orario.

CHIUSE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

APERTE LE ATTIVITA’ DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’

APERTE EDICOLE, TABACCAI, FARMACIE E PARAFARMACIE

CHIUSE LE LIBRERIE

CHIUSI BARBIERI E PARRUCCHIERI

APERTE LE LAVANDERIE

APERTE LE POMPE FUNEBRI

Ovviamente ciò fino a nuovo ordine regionale…. che potrebbe intervenire anche stasera sul fil di lana

Un cordiale saluto a voi tutti,

Angelo Lucio Russo
Gerardo Fontana

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CIRCOLARE N. 3 DEL 27 FEBBRAIO 2021

25 Marzo 2021 By Angelo Russo

LA PROROGA C’È LA PROROGA NON C’È

La sospirata proroga del termine del termine di versamento della rottamazione ter non c’è.

Sebbene si parli di proroghe da giorni per il momento resta impressa in calendario la scadenza del 1° marzo 2021 per le rate della rottamazione ter delle cartelle e del saldo e stralcio.

Per la rottamazione delle cartelle bisogna considerare anche la scadenza della prima delle rate dovute nel 2021, alla quale si applica il termine di tolleranza di 5 giorni.

La scadenza della rottamazione ter delle cartelle è duplice: bisognerà versare sia le rate scadute nel corso del 2020, sospese ad ultimo dal decreto n. 137/2020, accanto alla prima dovuta per il 2021.

ROTTAMAZIONE TER, SCADENZA ORIGINARIASCADENZA POST PROROGA al 28/02/2021
28 febbraio 20201° marzo 2021
31 maggio 20201° marzo 2021
31 luglio 20201° marzo 2021
30 novembre 20201° marzo 2021
  1° marzo 2021al massimo entro 8 marzo 2021 con 5 gg. tolleranza

Per le rate scadute nel corso del 2020, da pagare entro il 1° marzo 2021, non si applicano i 5 giorni di tolleranza previsti.

La regola che consente di beneficiare dei vantaggi della pace fiscale anche in caso di versamento oltre la scadenza si applica invece alla prima delle rate dovute nel 2021.

In tal caso, il versamento della rata in scadenza il 1° marzo sarà considerato valido anche se effettuato entro il giorno 8 marzo; la scadenza del quinto giorno di tolleranza, cadendo in giornate festive, viene rinviata al lunedì.

Alle scadenze della rottamazione si affiancano quelle del saldo e stralcio delle cartelle, altro capitolo della pace fiscale.

Le rate dovute entro la scadenza del 1° marzo 2021, relative al 2020, sono due. A queste si aggiunge una terza scadenza da tenere a mente, quella del 31 marzo.

SALDO E STRALCIO, SCADENZA ORIGINARIASCADENZA POST PROROGA
31 marzo 20201° marzo 2021
31 luglio 20201° marzo 2021
31 marzo 2021al massimo entro 8 marzo 2021 con 5 gg. tolleranza

Anche in tal caso, la regola dei cinque giorni di tolleranza non si applica alle rate dovute per il 2020. Per la scadenza del 31° marzo 2021, il pagamento sarà invece considerato valido anche se effettuato entro il 5 aprile.

COME PAGARE 

Per le rate 2020 non ancora versate, sia in relazione alla rottamazione che al saldo e stralcio delle cartelle, il versamento potrà essere effettuato utilizzando i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati.

Nel caso di smarrimento, sarà possibile scaricarli nuovamente sul portale dell’AdER, accedendo alla propria area riservata, o in alternativa richiederli insieme alla copia della “Comunicazione delle somme dovute”.

Bisognerà invece utilizzare i bollettini corrispondenti alla scadenza del 2021 per le due nuove rate dovute a titolo di rottamazione e saldo e stralcio delle cartelle.

Per pagare i bollettini è possibile avvalersi di uno dei seguenti servizi:

  • “Paga on-line”, disponibile sul sito dell’AdER e sull’APP EquiClick;
  • canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivati sono reperibili sul sito di pagoPA.

Si ricorda che il servizio Paga on-line, che prevede l’addebito diretto sul conto corrente delle rate in scadenza, può essere utilizzato solo in caso di attivazione del mandato almeno 20 giorni prima della data ultima di versamento. In caso di richiesta effettuata oltre tale data, l’addebito sul conto sarà attivato per la rata successiva.

È possibile effettuare il pagamento anche utilizzando i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione e quindi utilizzare l’istituto della compensazione.

Si ricorda infine che in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento entro i termini di scadenza o per importi parziali, si perderanno i benefici della “Definizione agevolata” e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

COME NON PAGARE (il 1° marzo))

Assodato che la proroga ad oggi ancora non c’è, dal primo marzo ricominciano a decorrere i termini di pagamento per le rate dei piani delle precedenti rottamazioni. 

Su questo punto l’esecutivo starebbe valutando il rinvio di almeno due mesi in modo da allinearsi con l’avvio della nuova Pace Fiscale (vedi articolo successivo).

Come successo già in precedenza, (si ricordi che l’ultimo stop alle cartelle è arrivato quasi 15 giorni dopo la scadenza del precedente termine di sospensione) l’adozione del provvedimento di rinvio potrà avvenire a termini spirati, potrà anche essere possibile sanare il mancato versamento con una rimessione dei termini (anche in questo caso, è già successo che i versamenti sono stati riconosciuti validi a termini scaduti).

Insomma è come dire la proroga è dietro l’angolo ma non si vede …. allora aspetto e non pago e che D..raghi ce la mandi buona!

RISTORI SI RISTORI NO

Ristori si, ma diventano sostentamento. 

Nuovi parametri per individuare gli indennizzi che spettano alle attività economiche coinvolte dalle chiusure e dalle riduzioni di orario decise per contenere la pandemia.

Niente più codici ATECO, per la richiesta dei contributi basta avere la partita IVA.

Il criterio con cui (probabilmente!) si calcolerà la percentuale di ristoro è quella del calo di fatturato su base annuale e sarà fissata con ogni probabilità nel calo del 33% del 2020 rispetto al 2019.

VIA ALLA NUOVA PACE FISCALE

Saldo e stralcio per le cartelle emesse dal 2015 e con un valore entro i 5 mila euro.

Per le cartelle sopra quell’importo, sarà possibile rottamare gli importi senza calcolare interessi e sanzioni, pagando dunque solo il valore della cartella per due anni. 

La nuova pace fiscale in preparazione, come anticipato da taluni mezzi di informazione, dovrebbe partire da giugno.

Ciò induce a pensare ad una proroga (seppur dopo la scadenza) di 2 mesi della precedente rottamazione fino al 31/5 per allineare il calendario della vecchia con la nuova rottamazione che dovrebbe iniziare dal 1/6/2021.

Il Bonus locazioni e la compensazione

Mi è stata posta la domanda da alcuni Clienti che hanno diritto al “bonus canoni locazione”, (quello spettante alle imprese ed ai lavoratori autonomi ex-art. 28, DL n. 34/2020), può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 in presenza di debiti per imposte erariali scadute di importo superiore a € 1.500?

Il credito d’imposta previsto nel c.d. “Decreto Rilancio” riferito ai canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei relativi canoni di locazione.

Il Legislatore non ha previsto la non operatività del divieto di compensazione in presenza di debiti per imposte erariali scaduti di importo superiori ad € 1.500 (ex art. 31, DL n. 78/2010).

Si deve pertanto ritenere che per effetto di tale divieto non sia possibile compensare i crediti per “bonus canoni locazione” in presenza di debiti di ammontare superiore a € 1.500 iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali il termine di pagamento è scaduto.

Si può comunque utilizzare il bonus in esame per il pagamento dei predetti debiti erariali come previsto dal DM 10.2.2020.  

A tal fine va utilizzato il mod. F24 Accise riportando, con riferimento alle somme da “pagare”, l’apposito codice tributo “RUOL”.

Un caso in cui il legislatore ha previsto espressamente la non operatività del divieto di cui al citato art. 31, è quello del credito d’imposta derivante dallo sconto in fattura/cessione della nuova detrazione del 110% (co. 3 art. 121, DL n. 34/2020).

Un cordiale saluto a voi tutti,

Angelo Lucio Russo
Gerardo Fontana

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CIRCOLARE N. 2 DEL 19 FEBBRAIO 2021

25 Marzo 2021 By Angelo Russo

IL FISCO RIPARTE DAL 1 MARZO

Notifiche degli atti fiscali

Si conclude così la settima proroga, da inizio dell’emergenza sanitaria, della sospensione dell’invio delle cartelle e degli atti dell’Agenzia delle entrate.

Si tratterà di un riavvio soft.

I contribuenti non saranno invasi da invii massivi ma diluiti nell’arco di 24 mesi.

Un invio massiccio sarebbe controproducente per la stessa amministrazione che ha già messo in preventivo di dover gestire reclami e richieste di chiarimenti, con gli uffici ad accesso limitato a causa della pandemia.

Dal primo marzo ripartono anche i pagamenti degli atti già in casa dei contribuenti con rischi di liquidità (che erano stati sospesi con il DL 7/2021 fino al 28 febbraio) e laddove non ulteriormente posticipati, il rischio sarà quello legato essenzialmente alla sostenibilità dei pagamenti dovuti.

E questo sia per i nuovi atti che per quelli in corso di versamento.

I ristori

A fine mese si dovrebbe intanto sbloccare l’iter per l’approvazione del decreto Ristori 5.

Nel testo sarà necessario riscrivere i criteri di accesso ai contributi a fondo perduto, con una scelta per i ristori perequativi, una sorta di conguaglio per le attività che li hanno ricevuti nel corso del 2020 e nuovi criteri che tengano conto del calo del fatturato su base annuale e l’incidenza dei costi fissi.

Rottamazione

Secondo le intenzioni del passato governo con la ripresa dell’attività di riscossione/accertamento, da parte dell’amministrazione finanziaria, si ipotizzava una nuova rottamazione che consentisse l’alleggerimento delle cartelle per la parte relativa a interessi e sanzioni, nonché una ipotesi di saldo e stralcio per quelle entro un determinato importo che rappresentano più un costo che gettito per lo stato.

Ora è da decidere se questa operazione troverà spazio nel decreto Ristori 5 o se verrà accantonata.

Incentivi agli investitori in Start-up e P.M.I. innovative

Per start-up e piccole e medie imprese innovative arriva la detrazione del 50% a vantaggio degli investitori.

L’importo massimo dell’investimento detraibile per quel che riguarda le start-up innovative è fissato a 100 mila euro per ciascun periodo d’imposta (con detrazione dunque di massimo 50mila euro), con vincolo di mantenimento per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.

La somma può salire fino a 300 mila euro per gli investitori in P.M.I. innovative (con detrazione di massimo 150 mila euro).

L’investimento agevolato, inoltre, può essere effettuato dall’investitore anche indirettamente, per il tramite di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono prevalentemente, almeno al 70% del loro valore complessivo, in start-up o P.M.I. innovative.

Le start-up o P.M.I. devono essere regolarmente iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento dell’investimento.

Se la detrazione spettante supera l’imposta lorda, è ammesso il riporto dell’eccedenza nel periodo d’imposta successivo, per un massimo di tre anni.

Il soggetto investitore deve essere una persona fisica, dunque un soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

L’impresa beneficiaria deve presentare apposita istanza tramite la piattaforma informatica, nominata «Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e pmi innovativa» e realizzata dal ministero dello sviluppo economico, secondo lo schema allegato al decreto.

L’agevolazione sarà concessa a condizione che gli investitori (o gli organismi di investimento) ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva secondo il modello allegato al decreto, da rilasciare entro trenta giorni dal conferimento, che attesti l’importo dell’investimento, il codice RNA – COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione fruibile.

Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo anche a campione, l’eventuale indebita fruizione dell’agevolazione, totale o parziale, la stessa provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Infine va sottolineato come siano ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività della piattaforma «Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e pmi innovativa»: l’impresa beneficiaria potrà quindi, per questi investimenti, presentare domanda nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

Un cordiale saluto a voi tutti,

Angelo Lucio Russo
Gerardo Fontana

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CIRCOLARE N. 1 DEL 18 FEBBRAIO 2021

25 Marzo 2021 By Angelo Russo

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

La lotteria degli scontrini è partita dal 1° febbraio.

Per partecipare è necessario che l’acquirente al momento dell’acquisto mostri all’esercente il proprio codice lotteria.

Trattasi, come noto, di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria.

Il codice può essere stampato o salvato su dispositivo mobile (smartphone o tablet) per essere esibito all’esercente quando si effettua l’acquisto.

Una volta verificato, in capo all’esercente o all’acquirente, che il pagamento è avvenuto con strumenti di pagamento elettronici, il controllo è dichiarato concluso, senza necessità di chiedere ulteriori prove all’altro soggetto vincitore (acquirente o esercente).

Si ricorda, da ultimo, last but not least, ultimo ma non meno importante, forse è meglio, che dal 1° marzo 2021 potranno essere trasmesse dai consumatori le segnalazioni di cui all’articolo 1, comma 540, L. 232/2016, nel caso in cui l’esercente, al momento dell’acquisto, rifiuti di acquisire il codice lotteria.

Tali segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Meditate gente….. meditate….. non c’è una sanzione ma l’inserimento nella lista delle attività a rischio evasione!

Per chi volesse saperne di più……

La prima estrazione mensile è fissata per giovedì 11 marzo ed è prevista la distribuzione di premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti, a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio.

Si ricorda che possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

È bene evidenziare, pertanto, che la lotteria risulta riservata soltanto ai pagamenti tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata).

Non possono invece partecipare alla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Per partecipare è necessario mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto: trattasi, come noto, di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria. Il codice può essere stampato o salvato su dispositivo mobile (smartphone o tablet) per essere esibito all’esercente quando si effettua l’acquisto.

Le vincite sono comunicate tramite pec, all’indirizzo indicato nell’area riservata del Portale lotteria (per gli esercenti, invece, rileva l’indirizzo richiamato nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, Ini-pec).

In assenza di una pec, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione segnalerà l’obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati entro il termine decadenziale di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all’Erario.

È previsto il pagamento del premio tramite bonifico bancario o postale. Il pagamento dei premi è subordinato alla presentazione, qualora non in possesso dell’Amministrazione, di documentazione che attesta che il pagamento è avvenuto attraverso strumenti di pagamento elettronici, quale estratto di conto corrente o documento analogo o equipollente da cui risulti che l’acquisto è stato effettuato con strumenti di pagamento elettronici.

Un cordiale saluto a voi tutti,

Angelo Lucio Russo
Gerardo Fontana

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