LA PROROGA C’È LA PROROGA NON C’È
La sospirata proroga del termine del termine di versamento della rottamazione ter non c’è.
Sebbene si parli di proroghe da giorni per il momento resta impressa in calendario la scadenza del 1° marzo 2021 per le rate della rottamazione ter delle cartelle e del saldo e stralcio.
Per la rottamazione delle cartelle bisogna considerare anche la scadenza della prima delle rate dovute nel 2021, alla quale si applica il termine di tolleranza di 5 giorni.
La scadenza della rottamazione ter delle cartelle è duplice: bisognerà versare sia le rate scadute nel corso del 2020, sospese ad ultimo dal decreto n. 137/2020, accanto alla prima dovuta per il 2021.
| ROTTAMAZIONE TER, SCADENZA ORIGINARIA | SCADENZA POST PROROGA al 28/02/2021 |
| 28 febbraio 2020 | 1° marzo 2021 |
| 31 maggio 2020 | 1° marzo 2021 |
| 31 luglio 2020 | 1° marzo 2021 |
| 30 novembre 2020 | 1° marzo 2021 |
| 1° marzo 2021 | al massimo entro 8 marzo 2021 con 5 gg. tolleranza |
Per le rate scadute nel corso del 2020, da pagare entro il 1° marzo 2021, non si applicano i 5 giorni di tolleranza previsti.
La regola che consente di beneficiare dei vantaggi della pace fiscale anche in caso di versamento oltre la scadenza si applica invece alla prima delle rate dovute nel 2021.
In tal caso, il versamento della rata in scadenza il 1° marzo sarà considerato valido anche se effettuato entro il giorno 8 marzo; la scadenza del quinto giorno di tolleranza, cadendo in giornate festive, viene rinviata al lunedì.
Alle scadenze della rottamazione si affiancano quelle del saldo e stralcio delle cartelle, altro capitolo della pace fiscale.
Le rate dovute entro la scadenza del 1° marzo 2021, relative al 2020, sono due. A queste si aggiunge una terza scadenza da tenere a mente, quella del 31 marzo.
| SALDO E STRALCIO, SCADENZA ORIGINARIA | SCADENZA POST PROROGA |
| 31 marzo 2020 | 1° marzo 2021 |
| 31 luglio 2020 | 1° marzo 2021 |
| 31 marzo 2021 | al massimo entro 8 marzo 2021 con 5 gg. tolleranza |
Anche in tal caso, la regola dei cinque giorni di tolleranza non si applica alle rate dovute per il 2020. Per la scadenza del 31° marzo 2021, il pagamento sarà invece considerato valido anche se effettuato entro il 5 aprile.
COME PAGARE
Per le rate 2020 non ancora versate, sia in relazione alla rottamazione che al saldo e stralcio delle cartelle, il versamento potrà essere effettuato utilizzando i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati.
Nel caso di smarrimento, sarà possibile scaricarli nuovamente sul portale dell’AdER, accedendo alla propria area riservata, o in alternativa richiederli insieme alla copia della “Comunicazione delle somme dovute”.
Bisognerà invece utilizzare i bollettini corrispondenti alla scadenza del 2021 per le due nuove rate dovute a titolo di rottamazione e saldo e stralcio delle cartelle.
Per pagare i bollettini è possibile avvalersi di uno dei seguenti servizi:
- “Paga on-line”, disponibile sul sito dell’AdER e sull’APP EquiClick;
- canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivati sono reperibili sul sito di pagoPA.
Si ricorda che il servizio Paga on-line, che prevede l’addebito diretto sul conto corrente delle rate in scadenza, può essere utilizzato solo in caso di attivazione del mandato almeno 20 giorni prima della data ultima di versamento. In caso di richiesta effettuata oltre tale data, l’addebito sul conto sarà attivato per la rata successiva.
È possibile effettuare il pagamento anche utilizzando i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione e quindi utilizzare l’istituto della compensazione.
Si ricorda infine che in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento entro i termini di scadenza o per importi parziali, si perderanno i benefici della “Definizione agevolata” e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
COME NON PAGARE (il 1° marzo))
Assodato che la proroga ad oggi ancora non c’è, dal primo marzo ricominciano a decorrere i termini di pagamento per le rate dei piani delle precedenti rottamazioni.
Su questo punto l’esecutivo starebbe valutando il rinvio di almeno due mesi in modo da allinearsi con l’avvio della nuova Pace Fiscale (vedi articolo successivo).
Come successo già in precedenza, (si ricordi che l’ultimo stop alle cartelle è arrivato quasi 15 giorni dopo la scadenza del precedente termine di sospensione) l’adozione del provvedimento di rinvio potrà avvenire a termini spirati, potrà anche essere possibile sanare il mancato versamento con una rimessione dei termini (anche in questo caso, è già successo che i versamenti sono stati riconosciuti validi a termini scaduti).
Insomma è come dire la proroga è dietro l’angolo ma non si vede …. allora aspetto e non pago e che D..raghi ce la mandi buona!
RISTORI SI RISTORI NO
Ristori si, ma diventano sostentamento.
Nuovi parametri per individuare gli indennizzi che spettano alle attività economiche coinvolte dalle chiusure e dalle riduzioni di orario decise per contenere la pandemia.
Niente più codici ATECO, per la richiesta dei contributi basta avere la partita IVA.
Il criterio con cui (probabilmente!) si calcolerà la percentuale di ristoro è quella del calo di fatturato su base annuale e sarà fissata con ogni probabilità nel calo del 33% del 2020 rispetto al 2019.
VIA ALLA NUOVA PACE FISCALE
Saldo e stralcio per le cartelle emesse dal 2015 e con un valore entro i 5 mila euro.
Per le cartelle sopra quell’importo, sarà possibile rottamare gli importi senza calcolare interessi e sanzioni, pagando dunque solo il valore della cartella per due anni.
La nuova pace fiscale in preparazione, come anticipato da taluni mezzi di informazione, dovrebbe partire da giugno.
Ciò induce a pensare ad una proroga (seppur dopo la scadenza) di 2 mesi della precedente rottamazione fino al 31/5 per allineare il calendario della vecchia con la nuova rottamazione che dovrebbe iniziare dal 1/6/2021.
Il Bonus locazioni e la compensazione
Mi è stata posta la domanda da alcuni Clienti che hanno diritto al “bonus canoni locazione”, (quello spettante alle imprese ed ai lavoratori autonomi ex-art. 28, DL n. 34/2020), può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 in presenza di debiti per imposte erariali scadute di importo superiore a € 1.500?
Il credito d’imposta previsto nel c.d. “Decreto Rilancio” riferito ai canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei relativi canoni di locazione.
Il Legislatore non ha previsto la non operatività del divieto di compensazione in presenza di debiti per imposte erariali scaduti di importo superiori ad € 1.500 (ex art. 31, DL n. 78/2010).
Si deve pertanto ritenere che per effetto di tale divieto non sia possibile compensare i crediti per “bonus canoni locazione” in presenza di debiti di ammontare superiore a € 1.500 iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali il termine di pagamento è scaduto.
Si può comunque utilizzare il bonus in esame per il pagamento dei predetti debiti erariali come previsto dal DM 10.2.2020.
A tal fine va utilizzato il mod. F24 Accise riportando, con riferimento alle somme da “pagare”, l’apposito codice tributo “RUOL”.
Un caso in cui il legislatore ha previsto espressamente la non operatività del divieto di cui al citato art. 31, è quello del credito d’imposta derivante dallo sconto in fattura/cessione della nuova detrazione del 110% (co. 3 art. 121, DL n. 34/2020).
Un cordiale saluto a voi tutti,
Angelo Lucio Russo
Gerardo Fontana