GREEN PASS
Ecco come partirà dal 6 agosto
Il decreto approvato il 22 luglio fa un elenco lungo di attività, ma non sono solo queste da considerare, inoltre rimanda a un futuro nuovo decreto.
Sono numerosi gli ambiti che (in teoria) dal 6 agosto richiederanno il green pass (connesso a vaccino con almeno una dose, guarigione dal covid o tampone negativo).
Il decreto approvato il 22 luglio (decreto-legge 105 appena uscito in Gazzetta Ufficiale) fa elenco lungo di attività, ma non sono solo queste, da considerare.
L’ultimo decreto infatti fa riferimento anche a quello di aprile che ne prevedeva ulteriori.
Il decreto per le esenzioni
Solo alcune di queste ultime sono già applicabili.
Per altre si attendono linee guida mai arrivate.
Ad aggiungere confusione, il decreto del 22 luglio rimanda a un futuro decreto per le modalità di verifica dei certificati che esentano dal green pass chi non si può vaccinare.
Non sembrerebbe, ma i punti da chiarire sono ancora molti da qui al 6 agosto.
Quali attività sono coperte da obbligo green pass
Per vedere dove servirà il pass non bisogna allora limitarsi all’elenco del nuovo decreto – come riportato da tutti i media – ma anche sommarvi le attività che indicate nel vecchio decreto.
Ecco un elenco completo:
• Spostamenti in entrata o uscita dai territori ricadenti in zona arancione o rossa (anche se quest’obbligo non ha mai trovato finora applicazione).
• Permanenza nelle sale d’attesa di dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19;
• Uscite temporanee alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture elencate nel vecchio decreto;
• Particolari eventi e spettacoli dal vivo (si attendono linee guida che definiscono i parametri identificativi degli eventi);
• Fiere, convegni e congressi (c’era già nel vecchio decreto, che rimandava a linee guida, che probabilmente sono ora superate dal nuovo decreto che pure contempla queste attività);
• Competizioni sportive (nel vecchio e nuovo decreto, valgono le stesse considerazioni).
• Partecipazione a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting (in vigore con il vecchio decreto);
• Spostamenti in Europa e area Schengen (com’è noto, già nel vecchio decreto, è il green pass “europeo”).
Ora veniamo alle attività presenti solo nel nuovo decreto.
• Palestre, sport di squadra, piscine, centri benessere;
• Teatri, musei, cinema, mostre;
• Parchi tematici, parchi divertimento, centri termali;
• Sale gioco, sale scommesse, sale bingo;
• Concorsi pubblici;
• Ristoranti e bar al chiuso (ma non al bancone dove resterà possibile stare anche senza green pass);
• Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso, ad esclusione di centri educativi per l’infanzia.
Le sanzioni
Il decreto prevede che i gestori delle attività autorizzate previo esibizione Green Pass siano tenuti a verificare l’accesso nel rispetto delle prescrizioni.
Le violazioni sono state previste in misura di € 400/1.000 euro sia a carico dell’esercente che dell’utente.
La violazione ripetuta per 3 volte in 3 giorni diversi potrebbe comportare la chiusura dell’esercizio da 1 a 10 giorni.
Un cordiale saluto a voi tutti,
Angelo Lucio Russo
Gerardo Fontana